La Cassazione apre le porte ad un convegno sul condominio.
Giorno 13 Dicembre 2022 si è svolto il convegno “Luci e ombre della riforma a dieci anni dal varo” presso l’aula Giallombardo della Suprema Corte di Cassazione organizzato dall’ Istituto di Formazione decentrata della Corte di Cassazione” sotto la Direzione del Dr Gian Andrea Chiesi, addetto all’ufficio del massimario del ruolo della Corte. Relatori i giuristi italiani più autorevoli del panorama condominiale. Ammessi in presenza venti studiosi della materia tutti gli altri hanno partecipato tramite piattaforma Teams. Dell’area Anaci presente l'Avv. Gateano Mulonia, la Dr.ssa Gisella Casamassima, l’Avv. Claudio Belli e l’Avv. Eugenio Correale.
All’orario previsto di inizio introduce Il primo Presidente della Corte di Cassazione Dr Pietro Curzio: “l’azione deflattiva che si sperava di ottenere all’alba dell’introduzione della legge 220-2012 non si è concretizzata visto l’alto numero delle liti ancora oggi esistenti. La riforma non ha risolto ma piuttosto acuito i problemi divenendo ancor più rilevante l’attività giurisprudenziale di interpretazione e applicazione delle norme, norme purtroppo scritte male. Presente anche il Procuratore generale della Suprema Corte Dr Luigi Salvato. Il compito di moderare i relatori al Presidente della II sezione civile Dr Pasquale D’ascola. Prima dell’intervento di quest’ultimo una nota iniziale è toccata alla D.ssa Maria Rosaria San Giorgio, Giudice della Corte Costituzionale collegata da remoto. Il Presidente D’Ascola, quindi, ha ripreso il noto brocardo “communio mater rixarum est” per sottolineare l’intima natura dell’istituto condominio e si è soffermato sul tentativo di capire qual è il compito dei Magistrati in un ambito tanto complesso e articolato rappresentato dalla condivisione di “res communis” tra più persone.
Il tentativo di conservare uniformità di giudizio, raggiungere un equilibrio interpretativo , superare i contrasti, alcune volte inconsapevoli ma sempre disdicevoli tra gli addetti alla materia, sono i compiti precipui dei Magistrati. Bisogna emarginare i presunti conoscitori, sine titulo, che con articoli e valutazioni gridati a gran voce inquinano l’applicazione delle norme conferendo interpretazioni superficiali che inducono a confusione il cittadino medio.
Ai cittadini devono arrivare, invece, nozioni affidabili che rendono applicabile la disciplina condominiale.
Bisogna tendere alla conservazione della stabilità della giurisprudenza e alla prevenzione della conflittualità conferendo soluzioni ancor prima che i problemi coinvolgano il tessuto sociale.
La prima relazione spetta al già Presidente Roberto Triola presentato dai suoi ex colleghi come l’attuale eminenza nella materia.
Sferzante come sempre nei confronti di un legislatore “distratto” si sofferma dapprima sulla riforma del 2012 e sottolinea come in realtà non si possa definire la legge n. 220 “riforma” perché una disciplina riformista avrebbe dovuto indicare i principii guida dell’organizzazione condominiale invece essa si è limitata ad un restiling dell’intera normativa.
Forse si è persa l’occasione per definire una volta per tutte la soggettività dell’ente condominiale che avrebbe definito contorni più netti e certezze che attualmente non esistono proprio.
Infatti esistono invece contraddizioni letterali e logiche che facilmente si desumono da: XIV c. 1129 c.c. ; II c. 1129 c.c. definito anche incoerente con il resto delle norme; II c. 69 d.a. illogico; I c. 69 d.a. c.c. irrazionale; XII c. n. 5 art. 1129 che appalesa un’ignoranza delle norme del sistema; difetta nel coordinamento il binomio art. 1117 ter e il X c. art. 1120 c.c. ; incongruità delle tempistiche dettate dall’art. 1130 c.c. circa la chiusura dell’esercizio contabile e l’escussione dei crediti condominiali; 1129 II c. c.c. e 1120 II c. contrastano in tema di parcheggi ecc…
Si sofferma sulla necessità della rivalutazione della figura dell’amministratore e conclude sostenendo che “l’unica cosa di cui avrebbe avuto bisogno il condominio è che non vi fosse una riforma”.
La seconda relazione è stata consegnata al Dr Alberto Celeste che ha intrattenuto gli astanti sulle problematiche relative all’assemblea in video-conferenza.
Soffermatosi principalmente sulle novelle degli artt. 66 e 67 delle d.a. c.c. ha sottolineato gli apporti dottrinali relativi al “luogo delle riunioni” e alla “prova” di ciò che viene deciso durante tale tipo di adunanza virtuale.
Successivamente ha relazionato l’Avv. Alessandro Colombo che ha basato il proprio intervento su un originale parallelismo tra la figura dell’Amministratore e il personaggio del libro di Robert Luis Stevenson, il Dr Jekill (e mr Hyde) non disdicendo alcune puntate al chimico del ‘700 A. L. Lavoisier noto per le tesi sulle conversioni chimiche della materia. Le doppie facce di uno stesso elemento. L’amministratore mandatario di alcuni soggetti contro i quali può e deve agire nell’interesse collettivo condominiale o addirittura, a volte, pubblico. Si sofferma sull’ordinanza n. 7874- 2021 elaborando delle valutazioni nel merito del c.d. “Contratto d’opera intellettuale” a cui non è riconducibile il professionista Amministratore ma al contratto tipico di amministrazione condominiale.
L’Amministratore è esonerato da margini di discrezionalità in ordine alla tutela degli interessi comuni, questo il tratto più importante della professionalizzazione dell’attività amministrativa.
Si sussegue Il Dr Fulvio Troncone, sostituto Procuratore Generale della Suprema corte al quale è toccato intervenire sull’ “enigma della Sfinge dell’art. 1117 ter c.c.
Anch’egli si sofferma sul mancato coordinamento tra le norme della disciplina codicistica condominiale tratto che trova il maggiore riferimento proprio nell’articolazione di detta normazione.
Si sofferma sulle possibili ipotesi di nullità della delibera che decide sul cambio di destinazione d’uso di un bene comune.
Subito dopo prende la parola il Prof Roberto Amagliani titolare della cattedra di diritto privato presso l’Università degli studi di Catanzaro a cui è toccato fare il punto della situazione sul problema dell’approvazione delle tabelle millesimali partendo dalla decisione della Suprema Corte a sez. unite del 2010 n. 18477 definita “ un fulmine a ciel sereno” in un tranquillo Agosto del 2010 che ha dichiarato la possibilità dell’approvazione con la maggioranza prevista dall’art. 1136 II c. Il Prof. Amagliani articolando il proprio convincimento conclude non condividendo gli esiti della su citata pronuncia.
Prende la parola, quindi, il Consigliere Antonio Scarpa con uno degli argomenti principe del dibattito dottrinale e giurisprudenziale nell’ambito del condominio: le obbligazioni solidali e/o parziarie.
Il Consigliere argomenta in maniera profonda e articolata la critica alla sentenza delle sez. unite della Suprema Corte n. 9148- 2008 sia sotto l’aspetto normativo-formale che sotto quello sostanziale di dare soluzioni agli operatori del diritto.
Difficilissimo fare un sunto dell’analisi del Dr Scarpa ma credo sia indicativa questa sua frase: ” Il problema della 9148 è che dà per scontato ciò che scontato non è. Cioè si dà per assodata la diretta riferibilità a tutti i condomini degli obblighi contratti in nome e per conto del condominio dall’Amministratore. invece non è così e fa riferimento all’insigne giurista Rubino che rammenta: “l’obbligazione solidale è tale dal 1942 e comporta che tutti i debitori sono tenuti per legge a coprire l’intero debito e comporta anche il potere di scelta da parte del creditore su quale dei debitori rivolgersi per soddisfare il proprio credito”.
Si conclude a tarda serata e percorrendo, verso l’uscita, gli austeri e immensi corridoi del Palazzaccio sono stato pervaso da una strana sensazione di mestizia perché cosciente di non poterci ritornare nel prossimo futuro e di esaltazione perché cosciente di essere stato un privilegiato a poter essere presente all’evento più importante di riflessione sulla vita del condominio nell’ultimo decennio.
Orbene il fallimento della cosiddetta riforma è sotto gli occhi di tutti, l’attestazione ci arriva dai migliori studiosi della materia che relazionano più sui dubbi sorti che sulle certezze necessarie alla vita quotidiana.
Ci sarebbe molto da interrogarsi sul perché le leggi in Italia vengono scritte da organismi evidentemente incompetenti. Spessissimo prevalgono le ragioni politiche su quelle sostanziali di necessaria pragmaticità che richiedono soluzioni reali ai problemi.
Dovremo attendere altri settanta anni per avere delle regole scritte a dovere e poter fare affidamento su una struttura normativa chiara e semplice, fruibile dai cittadini (e siamo veramente tanti) che hanno scelto di vivere in condominio?
Forse la verità sta nell’antico brocardo romano dovuto al giurista Ulpiano : “ duorum vel plurium in solidum dominium vel possessum esse non potest”.
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