Il rinnovo tacito dell'incarico di amministratore di anno in anno senza interruzioni alla prova della giurisprudenza di merito.
Il novellato art. 1129, comma 10, c.c. - in forza del quale l'incarico di amministratore condominiale si intende rinnovato per eguale durata - non ha posto un limite temporale a detto sistema di rinnovo tacito annuale e men che meno che questo operi per una sola altra annualità. Pertanto, il solo limite alla continuazione dell'attività dell'amministratore in carica è dato dalle sue dimissioni o dalla sua revoca, cui è dedicato il successivo comma. Tale meccanismo tende ad evitare vuoti nella gestione che si protrae senza soluzione di continuità fino ad intervento dell'assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di un'ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all'art. 1136, c. 2, c.c.
In caso di «revoca assembleare» dellincarico di amministratore condominiale, laddove risulti essere insussistente la giusta causa del recesso, si applica, quanto al risarcimento del danno in favore del professionista, l'art. 1725 c.c. previsto dalla disciplina del «mandato» sicché lo stesso ha diritto a percepire il compenso calcolato dalla data della revoca immotivata fino alla scadenza «naturale» del contratto.
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TRIBUNALE DI SASSARI, SEZ. II, 4 NOVEMBRE 2022, N. 1114 - GIUD.
GAMBARDELLA - CONDOMINIO, VIA B. DI SASSARI C. M.C.
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